Avere un cane: oneri e doveri 25 Febbraio 2020 CaniCANI Altri articoli dell'autore DIRITTO / Il rendiconto dell’amministratore di sostegno e del tutore DIRITTO / Adozione internazionale e adozione nazionale in uno Stato straniero DIRITTO / Minori e pubblicità, la normativa statale Indice: 1. Analisi normativa civilistica e penalistica 2. Analisi normativa ministeriale 3. Approfondimenti sui cani a rischio aggressività Moltissime famiglie italiane possiedono un animale domestico. Secondo le ultime rilevazioni, si stima che il rapporto con la popolazione italiana sia di 1 a 1. Una buona parte di questi animali sono cani. Non tutti i loro proprietari però sono a conoscenza degli oneri e dei doveri che gravano su di loro per la loro detenzione. Siamo portati infatti a pensare che basti la registrazione all’anagrafe canina e l’impianto del microchip per non incorrere in sanzioni (previste dalla normativa regionale). Niente di più sbagliato. 1. La normativa civilistica e penalistica Alcuni dei doveri che sono imposti dalla normativa vigente servono per prevenire il rischio di danni nei confronti di terzi, intesi come danni ad altre persone o a cose di terzi, altri sono dovuti per rispetto di norme civiche di comportamento. Si precisa che i danni causati da un animale da compagnia devono essere risarciti dal proprietario (o da chi se ne serve) ai sensi dell’articolo 2052 Codice Civile. Inoltre, qualora un cane cagioni lesioni a terzi, il proprietario ne risponde penalmente giusta il reato di lesioni personali colpose (articolo 580 Codice Penale). Egli infatti avrebbe dovuto fare il massimo per evitare la lesione inferta dal cane a terzi custodendo l’animale nel miglior modo possibile. Il Codice Penale prevede all’articolo 672 anche una sanzione amministrativa che va da € 25,00 a 258,00 per chiunque lasci liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affidi la custodia a persona inesperta. Sono previste fattispecie ulteriori per i detentori di animali da tiro, da soma o da corsa, ma non si può dire che il cane rientri in queste categorie 2. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013 Nel 2013, il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente con l’indicazione di una serie di comportamenti da imporsi ai proprietari di cani. L’efficacia di detta ordinanza viene prorogata di anno in anno e anche per quest’anno la proroga è già stata disposta fino al 30 agosto 2020. Gli obblighi sopra individuati, che si ricavano dalla normativa civilistica e penalistica già analizzata, vengono riempiti di contenuti più specifici. Seppure può essere liberatorio per il vostro cane fare una bella corsa libero da guinzaglio nell’area verde sotto casa, il proprietario del cane ha il dovere di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Fanno eccezione quindi gli spazi privati e le aree per cani individuate dai comuni che devono essere chiaramente segnalate e recintate. Il proprietario deve inoltre portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Infine, il proprietario deve raccogliere le feci del proprio cane nel caso in cui lo conduca in ambito urbano, e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Gli stessi obblighi gravano anche sul mero detentore del cane, ovvero sulla persona a cui sia affidata la custodia anche solo momentanea l’animale. I regolamenti comunali possono arricchire di contenuti ulteriori le norme civiche di comportamento imposte dall’ordinanza del Ministero della Salute e prevederne sanzioni specifiche per la mancata osservanza (ammende). Si consiglia quindi di informarsi non solo presso il proprio Comune di residenza ma anche nei Comuni di villeggiatura, che potrebbero avere normative diverse e più stringenti. 3. Doveri e responsabilità dei padroni di cani a rischio aggressività Esistono poi esemplari di cani che possono venire indicati come a rischio aggressività. Si sta parlando di quei cani che sono stati autori di episodi di morsicatura od aggressione, e non genericamente di tutti i cani appartenenti ad una determinata razza. In seguito all’episodio di morsicatura o aggressione, l’esemplare di cane viene inserito in un particolare registro conservato dai Servizi Veterinari che sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. L’ordinanza del Ministero della Salute sopra richiamata impone particolari obblighi ai proprietari di questi cani. Essi sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre al cane sia il guinzaglio che la museruola quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre la stessa ordinanza individua categorie di soggetti che non possono possedere i cani inseriti nel registro di cui sopra. Si tratta dei delinquenti abituali o per tendenza, di chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati previsti dal Codice Penale a tutela degli animali, dei minori di 18 anni, degli interdetti e degli inabili per infermità di mente. La ratio della legge è chiara: la gestione del cane individuato come a rischio aggressività non deve essere affidata a chi potrebbe usarlo per danneggiare terze persone, a chi potrebbe nuocere all’animale stesso oppure a chi non è in grado di gestirne l’aggressività. 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